Sentenza 276/1997 (ECLI:IT:COST:1997:276)
Massima numero 23428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23429  23430  23431


Titolo
SENT. 276/97 A. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELLA ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE COME CAUSA DI INELEGGIBILITA', ANZICHE' DI MERA INCOMPATIBILITA', DELLA CARICA (FRA LE ALTRE) DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO PER LEGGE A VIGILANZA O A TUTELA DELLA REGIONE (NELLA SPECIE: COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO) - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE IN VIA INCIDENTALE - NON SPETTANZA ALLA CORTE DI QUALIFICARE, AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO, IN PRESENZA DELLE MOTIVAZIONI SVOLTE AL RIGUARDO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, LA NATURA GIURIDICA DI DETTO CONSORZIO.

Testo
Nel giudizio di legittimita' promosso con ordinanza del Tribunale di Palermo nei confronti della disposizione dell'art. 10, comma 1, n. 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, per cui sono ineleggibili a deputati dell'Assemblea regionale (tra gli altri) gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o a tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento) non spetta alla Corte costituzionale, nella valutazione dei presupposti dell'incidente, qualificare la natura giuridica del Consorzio ASI, in presenza di un'ordinanza di rimessione che, utilizzando i comuni canoni ermeneutici e con motivazione specifica non implausibile, sostiene la tesi della natura di ente vigilato del Consorzio stesso. Invero - come si e' affermato in altra occasione, proprio riguardo alla locuzione "ente dipendente" di cui alla legge statale 23 aprile 1981, n. 154 - "spetta al giudice ordinario l'interpretazione della norma, mentre la Corte ha la funzione di porre a confronto la norma, nel significato comunemente attribuitole o assegnatole dall'interprete, con i precetti costituzionali invocati". - Cfr. S. n. 280/1982. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 122

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23