Sentenza 276/1997 (ECLI:IT:COST:1997:276)
Massima numero 23429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Titolo
SENT. 276/97 B. ELEZIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE (IN PARTICOLARE REGIONE SICILIA) - INELEGGIBILITA' - SISTEMI ADOTTATI - PREVISIONI COSTITUZIONALI - LEGGI SPECIALI (REGIONALI O STATALI) - REGOLAMENTAZIONE DIFFERENZIATA - POSSIBILITA' - FONDAMENTO.
SENT. 276/97 B. ELEZIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE (IN PARTICOLARE REGIONE SICILIA) - INELEGGIBILITA' - SISTEMI ADOTTATI - PREVISIONI COSTITUZIONALI - LEGGI SPECIALI (REGIONALI O STATALI) - REGOLAMENTAZIONE DIFFERENZIATA - POSSIBILITA' - FONDAMENTO.
Testo
Secondo il costante indirizzo della Corte, l'ordinamento costituzionale, prevedendo che il sistema dell'ineleggibilita' nelle Regioni ad autonomia particolare, sia regolato da leggi speciali, regionali o statali, consente una regolamentazione differenziata, dato che altrimenti si priverebbe il potere legislativo della sua stessa ragion d'essere. Tale regolamentazione differenziata delle cause di ineleggibilita', del resto, appare tanto meno discriminatoria, per quanto riguarda la Regione Sicilia, ove si consideri che la potesta' legislativa ad essa attribuita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha natura primaria, il che specificamente comporta il vincolo, anche in una materia, come quella dell'elezione dell'assemblea, non disciplinata direttamente dalla Costituzione, "al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione stessa in materia elettorale" e non gia' a seguire i principi - e tanto meno le specifiche discipline - delle leggi elettorali delle Camere. - Cfr. S. nn. 162/1987, 20/1985 e 372/1996. red.: S. Pomodoro
Secondo il costante indirizzo della Corte, l'ordinamento costituzionale, prevedendo che il sistema dell'ineleggibilita' nelle Regioni ad autonomia particolare, sia regolato da leggi speciali, regionali o statali, consente una regolamentazione differenziata, dato che altrimenti si priverebbe il potere legislativo della sua stessa ragion d'essere. Tale regolamentazione differenziata delle cause di ineleggibilita', del resto, appare tanto meno discriminatoria, per quanto riguarda la Regione Sicilia, ove si consideri che la potesta' legislativa ad essa attribuita, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha natura primaria, il che specificamente comporta il vincolo, anche in una materia, come quella dell'elezione dell'assemblea, non disciplinata direttamente dalla Costituzione, "al rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione stessa in materia elettorale" e non gia' a seguire i principi - e tanto meno le specifiche discipline - delle leggi elettorali delle Camere. - Cfr. S. nn. 162/1987, 20/1985 e 372/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 3
Altri parametri e norme interposte