Sentenza 276/1997 (ECLI:IT:COST:1997:276)
Massima numero 23430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Titolo
SENT. 276/97 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE COME CAUSA DI INELEGGIBILITA', ANZICHE' DI MERA INCOMPATIBILITA', DELLA CARICA (FRA LE ALTRE) DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO PER LEGGE A VIGILANZA O A TUTELA DELLA REGIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELL'AMPIA DISCREZIONALITA' SPETTANTE IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 276/97 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE COME CAUSA DI INELEGGIBILITA', ANZICHE' DI MERA INCOMPATIBILITA', DELLA CARICA (FRA LE ALTRE) DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO PER LEGGE A VIGILANZA O A TUTELA DELLA REGIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DELL'AMPIA DISCREZIONALITA' SPETTANTE IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo il quale, fra gli altri, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento) - diversamente da quel che avviene per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, riguardo alla quale tale carica e' invece prevista, dall'art. 3 della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, come mera causa di incompatibilita' - non sono eleggibili, salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, a deputati regionali. Posto che - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - i richiamati precetti costituzionali di garanzia della eguaglianza in generale e del diritto di elettorato passivo, non possono ritenersi vulnerati dalla mera diversita' di disciplina delle cause di ineleggibilita', qualora tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, o comunque correlati a condizioni peculiari locali, deve infatti riconoscersi che nell'ambito di tali interessi e situazioni, da apprezzarsi congruamente e ragionevolmente, puo' essere sicuramente annoverato non soltanto il rischio che il continuato esercizio della carica possa determinare indebite influenze sulla competizione elettorale, con alterazione della 'par condicio', ma anche l'obiettivo di garantire il corretto andamento dei pubblici uffici ricoperti dagli aspiranti candidati, per cui non e' irragionevole che a tutela degli interessi della comunita' regionale, per Costituzione speciali, il legislatore siciliano, nell'ampia discrezionalita' conferitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto regionale, abbia ritenuto necessario mantenere piu' rigorosamente separati compiti e funzioni propri dell'ufficio pubblico dalla candidatura al mandato elettivo, con valutazioni di natura identica a quelle in base alle quali, del resto, lo stesso legislatore statale ha stabilito, per la elezione a consigliere regionale della Valle d'Aosta (art. 6, comma 1, lett. e), legge 3 agosto 1962, n. 1257) analoghe restrizioni. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 162/1995 e 539/1990. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo il quale, fra gli altri, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento) - diversamente da quel che avviene per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, riguardo alla quale tale carica e' invece prevista, dall'art. 3 della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, come mera causa di incompatibilita' - non sono eleggibili, salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, a deputati regionali. Posto che - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - i richiamati precetti costituzionali di garanzia della eguaglianza in generale e del diritto di elettorato passivo, non possono ritenersi vulnerati dalla mera diversita' di disciplina delle cause di ineleggibilita', qualora tale diversita' di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, o comunque correlati a condizioni peculiari locali, deve infatti riconoscersi che nell'ambito di tali interessi e situazioni, da apprezzarsi congruamente e ragionevolmente, puo' essere sicuramente annoverato non soltanto il rischio che il continuato esercizio della carica possa determinare indebite influenze sulla competizione elettorale, con alterazione della 'par condicio', ma anche l'obiettivo di garantire il corretto andamento dei pubblici uffici ricoperti dagli aspiranti candidati, per cui non e' irragionevole che a tutela degli interessi della comunita' regionale, per Costituzione speciali, il legislatore siciliano, nell'ampia discrezionalita' conferitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto regionale, abbia ritenuto necessario mantenere piu' rigorosamente separati compiti e funzioni propri dell'ufficio pubblico dalla candidatura al mandato elettivo, con valutazioni di natura identica a quelle in base alle quali, del resto, lo stesso legislatore statale ha stabilito, per la elezione a consigliere regionale della Valle d'Aosta (art. 6, comma 1, lett. e), legge 3 agosto 1962, n. 1257) analoghe restrizioni. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 162/1995 e 539/1990. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte