Sentenza 276/1997 (ECLI:IT:COST:1997:276)
Massima numero 23431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Titolo
SENT. 276/97 D. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE COME CAUSA DI INELEGGIBILITA', ANZICHE' DI MERA INCOMPATIBILITA', DELLA CARICA (FRA LE ALTRE) DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO PER LEGGE A VIGILANZA O A TUTELA DELLA REGIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON PRECETTO (ART. 122 COST.) CHE, LIMITANDOSI A PREVEDERE IN MATERIA UNA RISERVA DI LEGGE (STATALE O REGIONALE) NON E' NEL CASO APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 276/97 D. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE COME CAUSA DI INELEGGIBILITA', ANZICHE' DI MERA INCOMPATIBILITA', DELLA CARICA (FRA LE ALTRE) DI AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO SOTTOPOSTO PER LEGGE A VIGILANZA O A TUTELA DELLA REGIONE - LAMENTATO CONTRASTO CON PRECETTO (ART. 122 COST.) CHE, LIMITANDOSI A PREVEDERE IN MATERIA UNA RISERVA DI LEGGE (STATALE O REGIONALE) NON E' NEL CASO APPLICABILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (concernente la elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo la quale non sono eleggibili a deputati regionali (fra gli altri), salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o a tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento). L'invocato precetto costituzionale, infatti, non disciplina i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di consigliere regionale, ma si limita a stabilire in materia una riserva di legge che - relativamente alla Regione Sicilia - non e' una riserva di legge statale, cosicche' non e' in alcun modo violato dalla norma impugnata. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 10, comma 1, numero 4, ed ultimo comma, della legge della Regione Sicilia (concernente la elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, secondo la quale non sono eleggibili a deputati regionali (fra gli altri), salvo il caso di preventiva cessazione, per dimissioni o altre ragioni, gli amministratori di enti pubblici soggetti per legge a vigilanza o a tutela della Regione (nella specie: componente del Comitato direttivo del Consorzio ASI di Agrigento). L'invocato precetto costituzionale, infatti, non disciplina i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di consigliere regionale, ma si limita a stabilire in materia una riserva di legge che - relativamente alla Regione Sicilia - non e' una riserva di legge statale, cosicche' non e' in alcun modo violato dalla norma impugnata. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 1
Altri parametri e norme interposte