Matrimonio - Divorzio - Diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e ad una quota di indennità di fine rapporto spettanti all'altro coniuge - Condizioni - Titolarità del diritto all'assegno di divorzio - Fondamento - Funzione solidaristica. (Classif. 151003).
In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità e quello a una quota dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro coniuge, previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 12-bis della legge n. 898 del 1970, dipendono dalla titolarità dell'assegno di divorzio e svolgono entrambi funzioni che, nei rapporti orizzontali tra ex coniugi, riflettono istanze di rilievo costituzionale attinenti alla solidarietà e all'effettività del principio di eguaglianza, essendo giustificati da ragioni assistenziali e compensativo-perequative, che coniugano la solidarietà con l'esigenza di riequilibrare gli effetti delle scelte condivise nello svolgimento della vita coniugale. (Precedenti: S. 419/1999 - mass. 25020; S. 777/1988; S. 286/1987 - mass. 4451; S. 7/1980).