Ordinanza 277/1997 (ECLI:IT:COST:1997:277)
Massima numero 23465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
23501
Titolo
ORD. 277/97 A. PROCESSO CIVILE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NOTIFICA DI ATTI PROCESSUALI AD ISTANZA DI PARTE - PREVISTA TRADUZIONE NELLA LINGUA ITALIANA O TEDESCA, SU RICHIESTA DEL DESTINATARIO, DA EFFETTUARSI ENTRO OTTO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA - OMESSA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL DESTINATARIO NON RESIDENTE NELLA REGIONE A RICEVERE GLI ATTI IN LINGUA TEDESCA ACCOMPAGNATI DALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 116 COST. - FATTISPECIE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DI BOLZANO DA PARTE DEL CONVENUTO RESIDENTE FUORI DALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 277/97 A. PROCESSO CIVILE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NOTIFICA DI ATTI PROCESSUALI AD ISTANZA DI PARTE - PREVISTA TRADUZIONE NELLA LINGUA ITALIANA O TEDESCA, SU RICHIESTA DEL DESTINATARIO, DA EFFETTUARSI ENTRO OTTO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA - OMESSA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL DESTINATARIO NON RESIDENTE NELLA REGIONE A RICEVERE GLI ATTI IN LINGUA TEDESCA ACCOMPAGNATI DALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 116 COST. - FATTISPECIE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DI BOLZANO DA PARTE DEL CONVENUTO RESIDENTE FUORI DALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 Cost., per censurare la norma che prevede che gli atti e i documenti del processo civile notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, anche nell'ipotesi in cui questi sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano, anziche' prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca siano accompagnati, sin dall'inizio in lingua italiana, poiche' difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo la parte convenuta, residente in altra parte del territorio, eletto domicilio in Bolzano, presso lo studio del difensore, ove le e' stato notificato l'atto di citazione in lingua tedesca. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 Cost., per censurare la norma che prevede che gli atti e i documenti del processo civile notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, anche nell'ipotesi in cui questi sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano, anziche' prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca siano accompagnati, sin dall'inizio in lingua italiana, poiche' difetta di rilevanza nel giudizio 'a quo', avendo la parte convenuta, residente in altra parte del territorio, eletto domicilio in Bolzano, presso lo studio del difensore, ove le e' stato notificato l'atto di citazione in lingua tedesca. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte