Ordinanza 278/1997 (ECLI:IT:COST:1997:278)
Massima numero 23399
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 278/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONI AL MINIMO - DISCIPLINA ADOTTATA IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 495 DEL 1993 E 240 DEL 1994 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO AL RIGUARDO, CON ORDINANZA-RICORSO DEL PRETORE DI BRESCIA, NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ESAME DELIBATIVO - INIDONEITA' DELLE NORME, FRA QUELLE CONTESTATE, CHE, CONCERNENDO LA TITOLARITA' DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, LE MODALITA' DEL PAGAMENTO E LA ESCLUSIONE DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA, CONTENGONO ESCLUSIVAMENTE UNA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEI DIRITTI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, A LEDERE LE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEL RICORRENTE - POSSIBILITA', RELATIVAMENTE ALLE ALTRE NORME CHE, PREVEDENDO LA ESTINZIONE DI UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI E LA INEFFICACIA DELLE SENTENZE NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO, TOCCANO LE ATTRIBUZIONI DEL RICORRENTE, DI INVESTIRE LA CORTE DELLE EVENTUALI QUESTIONI ATTRAVERSO LA VIA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE INCIDENTALE - MANCANZA, NEL CASO IN ESAME, RIGUARDO A TALI DISPOSIZINI, DELLE RAGIONI CHE, IN VIA ECCEZIONALE, POSSONO CONSENTIRE DI AFFIANCARE AL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 278/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONI AL MINIMO - DISCIPLINA ADOTTATA IN SEGUITO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 495 DEL 1993 E 240 DEL 1994 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO AL RIGUARDO, CON ORDINANZA-RICORSO DEL PRETORE DI BRESCIA, NEI CONFRONTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ESAME DELIBATIVO - INIDONEITA' DELLE NORME, FRA QUELLE CONTESTATE, CHE, CONCERNENDO LA TITOLARITA' DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, LE MODALITA' DEL PAGAMENTO E LA ESCLUSIONE DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA, CONTENGONO ESCLUSIVAMENTE UNA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEI DIRITTI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, A LEDERE LE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DEL RICORRENTE - POSSIBILITA', RELATIVAMENTE ALLE ALTRE NORME CHE, PREVEDENDO LA ESTINZIONE DI UFFICIO DEI GIUDIZI PENDENTI E LA INEFFICACIA DELLE SENTENZE NON ANCORA PASSATE IN GIUDICATO, TOCCANO LE ATTRIBUZIONI DEL RICORRENTE, DI INVESTIRE LA CORTE DELLE EVENTUALI QUESTIONI ATTRAVERSO LA VIA DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE INCIDENTALE - MANCANZA, NEL CASO IN ESAME, RIGUARDO A TALI DISPOSIZINI, DELLE RAGIONI CHE, IN VIA ECCEZIONALE, POSSONO CONSENTIRE DI AFFIANCARE AL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' IL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso con ordinanza-ricorso del Pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del Parlamento, in relazione alla disciplina adottata, riguardo alle integrazioni al minimo delle pensioni previdenziali, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994, con l'art. 1, comma 6, legge 26 novembre 1996, n. 608 (prevedente la sanatoria di disposizioni di precedenti decreti-legge non convertiti) e l'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, che tali disposizioni riproducono 'ex novo'. Invero, per quanto riguarda le norme dei suddetti articoli, attinenti alla titolarita' del diritto al pagamento delle somme dovute, alle modalita' del pagamento, e alla esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, e' evidente che esse, recando esclusivamente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica, sono per il loro stesso contenuto inidonee a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, mentre, per quanto riguarda la previsione della estinzione di ufficio, con compensazione di spese, dei giudizi pendenti e la inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, pur trattandosi di norme disciplinanti direttamente l'esercizio della giurisdizione, di cui il giudice e' chiamato o puo' essere chiamato a fare applicazione, e' chiaro che nell'eventualita' che egli dubiti della loro legittimita' costituzionale (anche sotto il profilo della lesione della propria sfera di attribuzioni) l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, e cioe' la questione incidentale di legittimita' costituzionale, che il giudice, a norma degli artt. 1, legge costituzionale n. 1 del 1948, e 23, legge n. 87 del 1953, puo' sollevare anche di ufficio, non potendo certo valere, nel caso in esame, le ragioni che indussero la Corte, nella sentenza n. 161 del 1995, ad ammettere la possibilita' che, in casi eccezionali di "situazioni non piu' reversibili ne' sanabili" e in vista della tempestivita' della garanzia costituzionale di diritti fondamentali, il conflitto di attribuzioni si affianchi al sindacato incidentale. - V. S. n. 161/1995, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso con ordinanza-ricorso del Pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del Parlamento, in relazione alla disciplina adottata, riguardo alle integrazioni al minimo delle pensioni previdenziali, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994, con l'art. 1, comma 6, legge 26 novembre 1996, n. 608 (prevedente la sanatoria di disposizioni di precedenti decreti-legge non convertiti) e l'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge 23 dicembre 1996, n. 662, che tali disposizioni riproducono 'ex novo'. Invero, per quanto riguarda le norme dei suddetti articoli, attinenti alla titolarita' del diritto al pagamento delle somme dovute, alle modalita' del pagamento, e alla esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, e' evidente che esse, recando esclusivamente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica, sono per il loro stesso contenuto inidonee a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, mentre, per quanto riguarda la previsione della estinzione di ufficio, con compensazione di spese, dei giudizi pendenti e la inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, pur trattandosi di norme disciplinanti direttamente l'esercizio della giurisdizione, di cui il giudice e' chiamato o puo' essere chiamato a fare applicazione, e' chiaro che nell'eventualita' che egli dubiti della loro legittimita' costituzionale (anche sotto il profilo della lesione della propria sfera di attribuzioni) l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, e cioe' la questione incidentale di legittimita' costituzionale, che il giudice, a norma degli artt. 1, legge costituzionale n. 1 del 1948, e 23, legge n. 87 del 1953, puo' sollevare anche di ufficio, non potendo certo valere, nel caso in esame, le ragioni che indussero la Corte, nella sentenza n. 161 del 1995, ad ammettere la possibilita' che, in casi eccezionali di "situazioni non piu' reversibili ne' sanabili" e in vista della tempestivita' della garanzia costituzionale di diritti fondamentali, il conflitto di attribuzioni si affianchi al sindacato incidentale. - V. S. n. 161/1995, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte