Ordinanza 279/1997 (ECLI:IT:COST:1997:279)
Massima numero 23371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 279/97. IMPIEGO PUBBLICO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LEGISLAZIONE PROVINCIALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - MANCATO ADEGUAMENTO, CONTESTATO, IN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 2 D.LGS. N. 266/1992, AI NUOVI PRINCIPI DETTATI AL RIGUARDO DALLE LEGGI STATALI - SUCCESSIVA LEGGE DELLA PROVINCIA CON CUI L'ADEGUAMENTO E' STATO OPERATO - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA PROVINCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 279/97. IMPIEGO PUBBLICO - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LEGISLAZIONE PROVINCIALE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - MANCATO ADEGUAMENTO, CONTESTATO, IN RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 2 D.LGS. N. 266/1992, AI NUOVI PRINCIPI DETTATI AL RIGUARDO DALLE LEGGI STATALI - SUCCESSIVA LEGGE DELLA PROVINCIA CON CUI L'ADEGUAMENTO E' STATO OPERATO - RINUNCIA AL RICORSO ACCETTATA DALLA PROVINCIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti delle leggi della Provincia di Trento, 29 aprile 1983, n. 12, 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5 (concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale) per il mancato adeguamento delle stesse ai nuovi principi in materia di pubblico impiego stabiliti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura generale dello Stato, infatti, in data 24 giugno 1997, essendo venuto meno, in seguito alla legge 15 aprile 1997, n. 7, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad adeguare la contestata normativa, l'interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, che la Provincia, a sua volta, ha dichiarato di accettare. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti delle leggi della Provincia di Trento, 29 aprile 1983, n. 12, 30 marzo 1989, n. 1, 23 febbraio 1990, n. 6 e 24 gennaio 1992, n. 5 (concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale) per il mancato adeguamento delle stesse ai nuovi principi in materia di pubblico impiego stabiliti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546, deve dichiararsi, a norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo. L'Avvocatura generale dello Stato, infatti, in data 24 giugno 1997, essendo venuto meno, in seguito alla legge 15 aprile 1997, n. 7, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha provveduto ad adeguare la contestata normativa, l'interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, che la Provincia, a sua volta, ha dichiarato di accettare. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
decreto legislativo 10/11/1993
n. 470
art. 0
decreto legislativo 23/12/1993
n. 546
art. 0
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25