Ordinanza 282/1997 (ECLI:IT:COST:1997:282)
Massima numero 23487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 25/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 282/97. ENTI PUBBLICI - DIVIETO DI EROGARE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICI DIPENDENTI - ESCLUSIONE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI.
ORD. 282/97. ENTI PUBBLICI - DIVIETO DI EROGARE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI PUBBLICI DIPENDENTI - ESCLUSIONE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti concernenti la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, comma primo, Cost.- nella parte in cui non ricomprende gli enti pubblici economici nel generale divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di erogare contributi ad associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione e' intervenuto il decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato la norma censurata prevedendo che quel divieto non si applica per associazioni ed organizzazioni "aventi natura previdenziale o assistenziale", nonche' per "gli enti con finalita' assistenziale a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". red.: R. Foglia
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti concernenti la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, comma primo, Cost.- nella parte in cui non ricomprende gli enti pubblici economici nel generale divieto imposto alle amministrazioni pubbliche di erogare contributi ad associazioni ed organizzazioni di pubblici dipendenti, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione e' intervenuto il decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, il cui art. 10, comma 1, ha modificato la norma censurata prevedendo che quel divieto non si applica per associazioni ed organizzazioni "aventi natura previdenziale o assistenziale", nonche' per "gli enti con finalita' assistenziale a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte