Sentenza 283/1997 (ECLI:IT:COST:1997:283)
Massima numero 23423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 283/97. PROCESSO PENALE - ESAME DIRETTO E CONTROESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI PERSONA MAGGIORENNE AFFETTA DA DISTURBI PSICHICI - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - LAMENTATA MANCATA APPLICABILITA' DEI CRITERI PREVISTI PER L'ESAME TESTIMONIALE DEL MINORE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VIOLAZIONE ART. 2 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 283/97. PROCESSO PENALE - ESAME DIRETTO E CONTROESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI PERSONA MAGGIORENNE AFFETTA DA DISTURBI PSICHICI - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLA PROVA - LAMENTATA MANCATA APPLICABILITA' DEI CRITERI PREVISTI PER L'ESAME TESTIMONIALE DEL MINORE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - VIOLAZIONE ART. 2 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalita' per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinita' della prova, ma non puo' essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui e' chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalita' esige che la stessa regola sia derogabile, non gia' in via generale, bensi' in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalita' per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinita' della prova, ma non puo' essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui e' chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalita' esige che la stessa regola sia derogabile, non gia' in via generale, bensi' in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte