Sentenza 284/1997 (ECLI:IT:COST:1997:284)
Massima numero 23485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 284/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA SEPARATA PER COLPA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 284/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA SEPARATA PER COLPA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), <>, in quanto - premesso che <> - <> (cfr. S. n. 450/1989). Peraltro, tale presupposto, che e' indice dello stato di bisogno del coniuge titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in sintonia con quella sul divorzio e segna il limite della pretesa economica dell'avente diritto (v. S. n. 777/1988). Conseguentemente, deve altresi' essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in giudicato. - In un primo tempo, la Corte, con la S. n. 14/1980, aveva ritenuto l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilita' per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava giustificazione - secondo quanto si legge nella motivazione della predetta sentenza - soprattutto nella disaffezione ed estraneita' del coniuge superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata addebitata la colpa della separazione. - Un diverso orientamento si afferma, a partire dalla S. n. 286/1987, nella quale la Corte e' pervenuta alla conclusione che il divieto apparisse ormai ingiustificato, ed ha ritenuto illegittime "due norme relative a lavoratori del settore privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la pensione di riversibilita'". Tale nuovo orientamento e' stato ribadito con le S. nn. 1009/1988 e 450/1989 e, piu' di recente, con la S. n. 346/1993. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte