Sentenza 285/1997 (ECLI:IT:COST:1997:285)
Massima numero 23401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 285/97. STRADE - REGIONE VALLE D'AOSTA - ISTITUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI UNA TASSA DA APPLICARSI, PER OGNI TRANSITO, AGLI AUTOVEICOLI COMMERCIALI IN ENTRATA O IN USCITA DAL TRAFORO DEL MONTE BIANCO - ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI (DATA LA RILEVANZA OGGETTIVAMENTE INTERNAZIONALE DELLA STRADA OGGETTO DELLA IMPUGNATA NORMATIVA) NON GIUSTIFICATA DALLE ADDOTTE FINALITA' DI TUTELA ECOLOGICA E AMBIENTALE, ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 285/97. STRADE - REGIONE VALLE D'AOSTA - ISTITUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI UNA TASSA DA APPLICARSI, PER OGNI TRANSITO, AGLI AUTOVEICOLI COMMERCIALI IN ENTRATA O IN USCITA DAL TRAFORO DEL MONTE BIANCO - ESORBITANZA DAI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI (DATA LA RILEVANZA OGGETTIVAMENTE INTERNAZIONALE DELLA STRADA OGGETTO DELLA IMPUGNATA NORMATIVA) NON GIUSTIFICATA DALLE ADDOTTE FINALITA' DI TUTELA ECOLOGICA E AMBIENTALE, ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti delle competenze regionali, la legge della Regione Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio della Valle il 24 ottobre 1996, con la quale si e' istituita una tassa di circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali (autotreni e autoarticolati) in entrata e in uscita dal Traforo del Monte Bianco. Posto invero che il Traforo del Monte Bianco, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine fra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati (tra cui in particolare la Convenzione 14 marzo 1953, ratificata con legge 1^ agosto 1954, n. 846), fa parte di una strada di rilevanza oggettivamente internazionale, la normativa adottata dalla legge in questione si pone in contrasto, anzitutto, con il principio generale per cui le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono legiferare con effetti che vanno al di la' del proprio ambito territoriale, ed inoltre con la disposizione statutaria (art. 2, lett. f), secondo la quale la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di strade riguarda solo quelle di mero interesse regionale. Ne', a giustificazione della legge 'de qua', varrebbe far richiamo alle finalita' di tutela ecologica e ambientale che con essa si e' inteso perseguire, giacche' -come la Corte ha avuto modo di osservare- la competenza costituzionalmente garantita al riguardo alle Regioni puo' esercitarsi solo nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. - Sulla diversa questione, sollevata su altra legge della Regione Valle d'Aosta, istitutiva di una tariffa d'uso e circolazione su strade extraurbane di limitata rilevanza locale, v. S. n. 264/1996. Inoltre, sulla competenza delle Regioni in materia di protezione ambientale, v. S. n. 183/1987. red.: S. Pomodoro
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dei limiti delle competenze regionali, la legge della Regione Valle d'Aosta riapprovata dal Consiglio della Valle il 24 ottobre 1996, con la quale si e' istituita una tassa di circolazione da applicarsi a carico degli autoveicoli commerciali (autotreni e autoarticolati) in entrata e in uscita dal Traforo del Monte Bianco. Posto invero che il Traforo del Monte Bianco, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine fra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati (tra cui in particolare la Convenzione 14 marzo 1953, ratificata con legge 1^ agosto 1954, n. 846), fa parte di una strada di rilevanza oggettivamente internazionale, la normativa adottata dalla legge in questione si pone in contrasto, anzitutto, con il principio generale per cui le Regioni, anche se a statuto speciale, non possono legiferare con effetti che vanno al di la' del proprio ambito territoriale, ed inoltre con la disposizione statutaria (art. 2, lett. f), secondo la quale la competenza della Regione Valle d'Aosta in materia di strade riguarda solo quelle di mero interesse regionale. Ne', a giustificazione della legge 'de qua', varrebbe far richiamo alle finalita' di tutela ecologica e ambientale che con essa si e' inteso perseguire, giacche' -come la Corte ha avuto modo di osservare- la competenza costituzionalmente garantita al riguardo alle Regioni puo' esercitarsi solo nel rispetto delle reciproche competenze e del contesto normativo vigente, senza alterare l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. - Sulla diversa questione, sollevata su altra legge della Regione Valle d'Aosta, istitutiva di una tariffa d'uso e circolazione su strade extraurbane di limitata rilevanza locale, v. S. n. 264/1996. Inoltre, sulla competenza delle Regioni in materia di protezione ambientale, v. S. n. 183/1987. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte