Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della disciplina del diritto alla pensione di reversibilità e a una quota dell'indennità di fine rapporto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge muoia in pendenza del giudizio relativo al diritto all'assegno di divorzio). (Classif. 112005).
Ove l'ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. (Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell'indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, in caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell'assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all'ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).