Sentenza 287/1997 (ECLI:IT:COST:1997:287)
Massima numero 23432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23433  23434  23435


Titolo
SENT. 287/97 A. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CAMERE DEL PARLAMENTO NAZIONALE, SALVO IL CASO DI CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, COME CAUSA DI INELEGGIBILITA' A DEPUTATO REGIONALE - INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA' - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO 'A QUO', IN QUANTO, ESSENDO NEL CASO INTERVENUTO LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE, LE FUNZIONI DEL PARLAMENTARE RESISTENTE SI SAREBBERO DOVUTE CONSIDERARE GIA' CESSATE IN TEMPO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA REGIONALE - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost., nei confronti della disposizione (art. 8, primo comma, numero 1, della legge della Regione Sicilia, sulla elezione dell'Assemblea regionale, 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche) in forza della quale i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno novanta giorni prima della scadenza della precedente legislatura, non sono eleggibili a deputati regionali, va respinta la eccezione di inammissibilita' - peraltro gia' proposta e respinta nel giudizio 'a quo' - secondo cui, essendo nel caso intervenuto lo scioglimento anticipato delle Camere, le funzioni del parlamentare, resistente nel giudizio di provenienza, si sarebbero dovute considerare gia' cessate in tempo utile per una valida presentazione della candidatura regionale. Invero, proprio l'istituto della "prorogatio" dei poteri delle disciolte Camere, "finche' non siano riunite le nuove", prevista dall'art. 61, comma secondo, Cost., -e a torto ritenuta ininfluente- impedisce che con lo scioglimento delle Camere si determini una automatica ed effettiva "cessazione" delle funzioni dei loro membri, come e' confermato anche dalla prassi parlamentare in materia. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 122

Altri parametri e norme interposte