Sentenza 287/1997 (ECLI:IT:COST:1997:287)
Massima numero 23433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Titolo
SENT. 287/97 B. ELEZIONI - LEGGI SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E DEI CONSIGLI DELLE ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITA' - PRINCIPI PARTICOLARMENTE RILEVANTI.
SENT. 287/97 B. ELEZIONI - LEGGI SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA E DEI CONSIGLI DELLE ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITA' - PRINCIPI PARTICOLARMENTE RILEVANTI.
Testo
Nello scrutinio di costituzionalita' delle cause di ineleggibilita' nelle normative delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, va particolarmente considerato: a) che la potesta' legislativa attribuita alla Regione Sicilia dall'art. 3 dello Statuto di autonomia trova limiti solo nei principi ricavabili dalla stessa Costituzione e non gia' nei principi -e tanto meno nelle specifiche discipline- fissati nelle leggi che regolamentano l'elezione delle Camere; b) che -come la Corte ha gia' sottolineato- "lo stesso sistema costituzionale, richiedendo, in materia elettorale, da un lato, leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, regionali o statali) e, dall'altro, una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilita' di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilita'; c) che nello scrutinio costituzionale delle cause di ineleggibilita', non si puo' prescindere dal riferimento, nell'art. 51 Cost., ai "requisiti" per l'accesso alle cariche elettive, il che sottintende un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da una parte, e, dall'altra, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto "richiedono". - V. sent. nn. 134/1975, n. 20/1985 e 130/1987, nonche', da ultimo, n. 276/1997. red.: S. Pomodoro
Nello scrutinio di costituzionalita' delle cause di ineleggibilita' nelle normative delle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, va particolarmente considerato: a) che la potesta' legislativa attribuita alla Regione Sicilia dall'art. 3 dello Statuto di autonomia trova limiti solo nei principi ricavabili dalla stessa Costituzione e non gia' nei principi -e tanto meno nelle specifiche discipline- fissati nelle leggi che regolamentano l'elezione delle Camere; b) che -come la Corte ha gia' sottolineato- "lo stesso sistema costituzionale, richiedendo, in materia elettorale, da un lato, leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale (secondo i casi, regionali o statali) e, dall'altro, una legge (statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la possibilita' di regolamentazioni differenziate anche per quanto riguarda i casi di ineleggibilita'; c) che nello scrutinio costituzionale delle cause di ineleggibilita', non si puo' prescindere dal riferimento, nell'art. 51 Cost., ai "requisiti" per l'accesso alle cariche elettive, il che sottintende un bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da una parte, e, dall'altra, la tutela delle cariche pubbliche, cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro natura, appunto "richiedono". - V. sent. nn. 134/1975, n. 20/1985 e 130/1987, nonche', da ultimo, n. 276/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
statuto regione Sicilia
art. 3
Altri parametri e norme interposte