Sentenza 287/1997 (ECLI:IT:COST:1997:287)
Massima numero 23434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Titolo
SENT. 287/97 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CAMERE DEL PARLAMENTO NAZIONALE, SALVO IL CASO DI CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, COME CAUSA DI INELEGGIBILITA' A DEPUTATO REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DI ELETTORATO PASSIVO - ESCLUSIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' SPETTANTE IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/97 C. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CAMERE DEL PARLAMENTO NAZIONALE, SALVO IL CASO DI CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, COME CAUSA DI INELEGGIBILITA' A DEPUTATO REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DI ELETTORATO PASSIVO - ESCLUSIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA' SPETTANTE IN MATERIA AL LEGISLATORE REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni od altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno novanta giorni prima della scadenza della precedente legislatura. Nel quadro di una complessiva regolazione dei rapporti tra i due mandati rappresentativi - nazionale e regionale - non e' irragionevole che il legislatore siciliano, nell'esercizio della potesta', ampiamente discrezionale, attribuitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto speciale, con il riguardo dovuto per le specifiche condizioni che sono alla base del riconoscimento costituzionale della "specialita'" dell'autonomia della Regione, abbia stabilito che questi due distinti piani di interessi debbano restare separati sin dalla fase elettorale di accesso alla carica di rappresentante della Regione, considerando prioritaria, con valutazione identitca a quella seguita dal legislatore statale, nella legge 5 agosto 1962, n. 1527 - che sancisce anch'essa la ineleggibilita' a carico di deputati e senatori, per la elezione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta - e ad un tempo giustificatamente difforme dal regime vigente per la elezione ai Consigli delle Regioni a statuto ordinario - fondato sul principio della mera incompatibilita' tra le due cariche - la tutela di quel particolare carattere del mandato rappresentativo regionale, consistente nel riferirsi ad interessi differenti rispetto a quelli la cui cura e' affidata invece al mandato rappresentativo nazionale. Ne' in contrario puo' valere la sentenza, speculare in materia, n. 344 del 1993 - con cui la Corte dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, gia' prevedente la ineleggibilita' alla Camera, e indirettamente, in forza dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, anche al Senato, dei deputati regionali o consiglieri regionali - poiche' il nucleo fondante della 'ratio' di quella decisione puo' essere circoscritto alla palese irragionevolezza della disposizione impugnata "in conseguenza della eccessiva e comunque sproporzionata ampiezza degli effetti ad essa collegabili", costituiti dall'ineleggibilita' del consigliere regionale anche nel caso di candidatura in altra parte del territorio nazionale diversa dal territorio in cui esercita il mandato regionale. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, S. n. 344/1993, gia' citata nel testo, e, sulla stessa norma oggetto della sentenza n. 344/1993, ma con diversa decisione, S. n. 5/1978. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni od altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno novanta giorni prima della scadenza della precedente legislatura. Nel quadro di una complessiva regolazione dei rapporti tra i due mandati rappresentativi - nazionale e regionale - non e' irragionevole che il legislatore siciliano, nell'esercizio della potesta', ampiamente discrezionale, attribuitagli in materia dall'art. 3 dello Statuto speciale, con il riguardo dovuto per le specifiche condizioni che sono alla base del riconoscimento costituzionale della "specialita'" dell'autonomia della Regione, abbia stabilito che questi due distinti piani di interessi debbano restare separati sin dalla fase elettorale di accesso alla carica di rappresentante della Regione, considerando prioritaria, con valutazione identitca a quella seguita dal legislatore statale, nella legge 5 agosto 1962, n. 1527 - che sancisce anch'essa la ineleggibilita' a carico di deputati e senatori, per la elezione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta - e ad un tempo giustificatamente difforme dal regime vigente per la elezione ai Consigli delle Regioni a statuto ordinario - fondato sul principio della mera incompatibilita' tra le due cariche - la tutela di quel particolare carattere del mandato rappresentativo regionale, consistente nel riferirsi ad interessi differenti rispetto a quelli la cui cura e' affidata invece al mandato rappresentativo nazionale. Ne' in contrario puo' valere la sentenza, speculare in materia, n. 344 del 1993 - con cui la Corte dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, gia' prevedente la ineleggibilita' alla Camera, e indirettamente, in forza dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, anche al Senato, dei deputati regionali o consiglieri regionali - poiche' il nucleo fondante della 'ratio' di quella decisione puo' essere circoscritto alla palese irragionevolezza della disposizione impugnata "in conseguenza della eccessiva e comunque sproporzionata ampiezza degli effetti ad essa collegabili", costituiti dall'ineleggibilita' del consigliere regionale anche nel caso di candidatura in altra parte del territorio nazionale diversa dal territorio in cui esercita il mandato regionale. - V. la precedente massima B. Cfr., inoltre, S. n. 344/1993, gia' citata nel testo, e, sulla stessa norma oggetto della sentenza n. 344/1993, ma con diversa decisione, S. n. 5/1978. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte