Sentenza 287/1997 (ECLI:IT:COST:1997:287)
Massima numero 23435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Titolo
SENT. 287/97 D. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CAMERE DEL PARLAMENTO NAZIONALE, SALVO IL CASO DI CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, COME CAUSA DI INELEGGIBILITA' A DEPUTATO REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO (ART. 122 COST.) CHE SANCISCE SOLTANTO UNA INCOMPATIBILITA' TRA LE DUE CARICHE - INSUSSISTENZA, NON RISULTANDO ESCLUSA, DA TALE PRECETTO, UNA POSSIBILE PREVISIONE DI INELEGGIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/97 D. ELEZIONI - REGIONE SICILIA - LEGGE SULL'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - PREVISIONE DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CAMERE DEL PARLAMENTO NAZIONALE, SALVO IL CASO DI CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRECEDENTE LEGISLATURA, COME CAUSA DI INELEGGIBILITA' A DEPUTATO REGIONALE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO (ART. 122 COST.) CHE SANCISCE SOLTANTO UNA INCOMPATIBILITA' TRA LE DUE CARICHE - INSUSSISTENZA, NON RISULTANDO ESCLUSA, DA TALE PRECETTO, UNA POSSIBILE PREVISIONE DI INELEGGIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente legislatura. L'invocato precetto costituzionale, infatti, limitandosi a prevedere che l'appartenenza ad un Consiglio regionale sia incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere, non impedisce tuttavia che il legislatore possa ulteriormente considerare l'una delle due cariche come causa di ineleggibilita' rispetto all'altra. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, in riferimento all'art. 122, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 8, primo comma, n. 1, della legge della Regione Sicilia (sulla elezione dei deputati dell'Assemblea regionale) 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, ai sensi del quale non sono eleggibili a deputati regionali i parlamentari nazionali che, per tempestive dimissioni o per altra causa, non abbiano cessato effettivamente la loro funzione almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente legislatura. L'invocato precetto costituzionale, infatti, limitandosi a prevedere che l'appartenenza ad un Consiglio regionale sia incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere, non impedisce tuttavia che il legislatore possa ulteriormente considerare l'una delle due cariche come causa di ineleggibilita' rispetto all'altra. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 2
Altri parametri e norme interposte