Sentenza 288/1997 (ECLI:IT:COST:1997:288)
Massima numero 23424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 06/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 288/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - SENTENZE CON LE QUALI SONO APPLICATE SANZIONI SOSTITUTIVE - APPELLO - PRECLUSIONE PER L'IMPUTATO E IL PUBBLICO MINISTERO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDANNATO A PENA DETENTIVA NON SOSTITUITA, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO (AFFERMATO NEL PROT. N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI) PER CHI VENGA DICHIARATO COLPEVOLE A UN DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE DI MERITO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ove si stabilisce, in tema di giudizio abbreviato, che l'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello nei confronti delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive, in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che, in generale, i riti alternativi al dibattimento, demandati all'iniziativa e all'accordo tra le parti, comportano la libera e consapevole accettazione, unitamente ai vantaggi premiali che li caratterizzano in forma piu' o meno intensa, di alcune limitazioni di diritti e di facolta' dell'imputato altrimenti riconosciuti nel rito ordinario, ricollegate ad esigenze di celerita', rapidita' ed economia perseguite, da un lato, evitando il passaggio alla fase dibattimentale, e, dall'altro, introducendo limiti all'appellabilita' delle sentenze; che, in particolare, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, il "premio" della riduzione di un terzo della pena si accompagna alla consapevole rinuncia al dibattimento, al consenso di essere giudicato allo stato degli atti e a che vengano utilizzati, come prova ai fini del giudizio, gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, alla preventiva rinuncia ad avvalersi dell'appello in caso di condanna a pena sostitutiva e alla sola pena pecuniaria, nonche',in caso di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula; che la posizione processuale dell'imputato incontra, quindi, un doppio limite: in primo luogo perche' l'imputato, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, accetta che il giudizio si svolga solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., senza poter usufruire delle maggiori garanzie connesse alla formazione della prova in dibattimento, e, in secondo luogo, perche', nei casi espressamente previsti dall'art. 443, commi 1 e 2 cod. proc. pen., l'imputato rinuncia preventivamente a provare la propria innocenza in grado d'appello - la norma censurata non determina, a differenza di quanto deciso nella sentenza n. 363 del 1991, un irragionevole sacrificio dell'interesse dell'imputato a proporre appello, tenuto conto che le pene sostitutive (semidetenzione, liberta' controllata e pena pecuniaria: art. 53 l. n. 689 del 1981) hanno certamente natura meno afflittiva delle pene detentive, operano relativamente a categorie di reati in assoluto meno gravi rispetto a quelli per cui la pena puo' non essere eseguita, essendo applicabili quando la durata della pena detentiva e' contenuta, rispettivamente, entro il limite di un anno per la semidetenzione, di sei mesi per la liberta' controllata e di tre mesi per la pena pecuniaria, mentre la sospensione condizionale, in cui si sostanzia l'ipotesi piu' frequente di pena non eseguibile puo' essere concessa per condanne alla pena della reclusione o dell'arresto sino a due anni, sicche' i tre requisiti giustificativi del sacrificio dell'appello (la minore gravita' dei titoli di reato, la minore afflittivita' delle sanzioni sostitutive e i livelli necessariamente piu' bassi della misura delle pene edittali) risultano pienamente rispettati in caso di condanna a pena sostitutiva, escludono vizi di irragionevolezza e consentono di affermare che la disciplina rientra negli spazi di discrezionalita' legittimamente perseguiti dal legislatore per realizzare l'obbiettivo della rapida definizione del giudizio abbreviato; ed in quanto, relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 10 Cost., con riferimento all'art. 2, comma 1, del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con l. n. 98 del 1990 (che ha introdotto il principio secondo cui il colpevole di una infrazione penale "ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna"), da un lato, il tenore di tale disposizione non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito, ma consente anzi di ritenere che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in Cassazione gia' previsto dalla Costituzione italiana, e, dall'altro, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non e' costituzionalmente prevista e il richiamo all'art. 10, comma 1, Cost., appare comunque incongruo, in considerazione del fatto che tale disposizione si riferisce alle norme internazionali consuetudinarie e non a quelle di origine pattizia. - Sent. nn. 543/1989, 183/1990, 363/1991, 438/1994, 15 e 146/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  09/04/1990  n. 98  art. 0  

legge  25/10/1977  n. 881  art. 0