Sentenza 289/1997 (ECLI:IT:COST:1997:289)
Massima numero 23425
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23426


Titolo
SENT. 289/97 A. CONSIGLIO REGIONALE - AUTONOMIA - GARANZIE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - ESTENSIONE DELL'IMMUNITA' ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CONDIZIONI.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, l'immunita' assicurata ai consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati, dall'art. 122, comma quarto, Cost., essendo prevista, secondo la locuzione accolta dall'art. 121, comma secondo, Cost., a tutela dell'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative a cui la prima rinvia", riguarda non soltanto l'esercizio delle potesta' legislative e regolamentari, ma anche, quando siano assegnate al Consiglio dalle leggi dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative, restando cosi' escluso che il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali possa stabilirsi in base alla forma degli atti. Va tenuto presente, tuttavia, che l'immunita', giustificandosi solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio, non e' diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali. - Cfr. S. nn. 81/1975, 70/1985 e 69/1985. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Costituzione  art. 121  co. 2

Altri parametri e norme interposte