Sentenza 289/1997 (ECLI:IT:COST:1997:289)
Massima numero 23425
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
23426
Titolo
SENT. 289/97 A. CONSIGLIO REGIONALE - AUTONOMIA - GARANZIE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - ESTENSIONE DELL'IMMUNITA' ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CONDIZIONI.
SENT. 289/97 A. CONSIGLIO REGIONALE - AUTONOMIA - GARANZIE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - ESTENSIONE DELL'IMMUNITA' ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE - CONDIZIONI.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, l'immunita' assicurata ai consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati, dall'art. 122, comma quarto, Cost., essendo prevista, secondo la locuzione accolta dall'art. 121, comma secondo, Cost., a tutela dell'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative a cui la prima rinvia", riguarda non soltanto l'esercizio delle potesta' legislative e regolamentari, ma anche, quando siano assegnate al Consiglio dalle leggi dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative, restando cosi' escluso che il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali possa stabilirsi in base alla forma degli atti. Va tenuto presente, tuttavia, che l'immunita', giustificandosi solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio, non e' diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali. - Cfr. S. nn. 81/1975, 70/1985 e 69/1985. red.: S. Pomodoro
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, l'immunita' assicurata ai consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati, dall'art. 122, comma quarto, Cost., essendo prevista, secondo la locuzione accolta dall'art. 121, comma secondo, Cost., a tutela dell'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative a cui la prima rinvia", riguarda non soltanto l'esercizio delle potesta' legislative e regolamentari, ma anche, quando siano assegnate al Consiglio dalle leggi dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative, restando cosi' escluso che il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali possa stabilirsi in base alla forma degli atti. Va tenuto presente, tuttavia, che l'immunita', giustificandosi solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio, non e' diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali. - Cfr. S. nn. 81/1975, 70/1985 e 69/1985. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 121
co. 2
Altri parametri e norme interposte