Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti - Tono costituzionale - Presupposti - Lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente - Possibilità che il conflitto scaturisca da qualsiasi comportamento significante. (Classif. 115004).
Ciò che rileva - per stabilire se un conflitto di attribuzione tra enti presenti specifico tono costituzionale - è che il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, e ciò in disparte la possibilità che l'atto oggetto del conflitto possa essere altresì impugnato in sede giurisdizionale. (Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 57 del 2019 - 41670; S. 28/2018 - mass. 39827; S. 77/2016 - mass. 38818; S. 87/2015 - mass. 38378; S. 52/2013 - mass. 36986).
Per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (Precedenti: S. 259/2019 - mass. 42879; S. 255/2019 - mass. 41891; S. 10/2017 - mass. 39295; S.260/2016 - mass. 39272; S. 104/2016 - mass. 38859; S. 235/2015 - mass. 38607; S. 137/2014).
Costituisce atto idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto, in ogni caso, 'ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. (Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 332/2011 - mass. 35998; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 771/1988 - mass. 13410; O. 175 del 2020 - mass. 42349).