Sentenza 289/1997 (ECLI:IT:COST:1997:289)
Massima numero 23426
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
23425
Titolo
SENT. 289/97 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PROMOSSO DAL PROCURATORE REGIONALE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER CONCORSO NELLA DELIBERA DELL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE PER IL RINNOVO DEL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO IN BASE AL PRINCIPIO DELL'INSINDACABILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - RICONOSCIUTA APPLICABILITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI.
SENT. 289/97 B. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PROMOSSO DAL PROCURATORE REGIONALE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO NEI CONFRONTI DI ALCUNI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER CONCORSO NELLA DELIBERA DELL'ACQUISTO DI AUTOVETTURE PER IL RINNOVO DEL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO IN BASE AL PRINCIPIO DELL'INSINDACABILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - RICONOSCIUTA APPLICABILITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRINCIPIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, convenire in giudizio di responsabilita' i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il loro concorso nella delibera con cui, nel 1993, fu deciso l'acquisto di alcune autovetture per rinnovare il parco macchine del Consiglio. Di conseguenza l'atto di citazione con cui il giudizio di responsabilita' e' stato promosso, va annullato. Negli artt. 2 e 4, terzo comma, della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e' infatti previsto, da un lato, che per le esigenze funzionali dei Consigli siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali e' menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, si e' escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 Cost.. Pertanto, in base al principio, stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 122, quarto comma, Cost., dell'insindacabilita' dei consiglieri regionali per i voti da essi dati nell'esercizio delle loro funzioni, anche quando, se risultino assegnate al Consiglio regionale da leggi dello Stato, si tratti di funzioni amministrative, deve riconoscersi -assorbito ogni altro motivo- che il concorso alla delibera consiliare oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti, concernendo una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come tale tra le spese contemplate dalla legge n. 853 del 1973, non e' suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, convenire in giudizio di responsabilita' i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il loro concorso nella delibera con cui, nel 1993, fu deciso l'acquisto di alcune autovetture per rinnovare il parco macchine del Consiglio. Di conseguenza l'atto di citazione con cui il giudizio di responsabilita' e' stato promosso, va annullato. Negli artt. 2 e 4, terzo comma, della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e' infatti previsto, da un lato, che per le esigenze funzionali dei Consigli siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali e' menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, si e' escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 Cost.. Pertanto, in base al principio, stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 122, quarto comma, Cost., dell'insindacabilita' dei consiglieri regionali per i voti da essi dati nell'esercizio delle loro funzioni, anche quando, se risultino assegnate al Consiglio regionale da leggi dello Stato, si tratti di funzioni amministrative, deve riconoscersi -assorbito ogni altro motivo- che il concorso alla delibera consiliare oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti, concernendo una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come tale tra le spese contemplate dalla legge n. 853 del 1973, non e' suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1973
n. 853
art. 2
legge 06/12/1973
n. 853
art. 4
co. 3