Sentenza 290/1997 (ECLI:IT:COST:1997:290)
Massima numero 23436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 290/97. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE, VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI, CESSIONI DI CREDITI, CESSIONI O VALUTAZIONI DI VALORI MOBILIARI (NELLA SPECIE: CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUCCESSIVA VENDITA DI ANIMALI) - FACOLTA' PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DISCONOSCERE I VANTAGGI TRIBUTARI (NELLA SPECIE: AGEVOLAZIONI FISCALI, DI CUI ALL'ART. 34, DECRETO I.V.A.) CONSEGUITI IN DETTE OPERAZIONI - APPLICABILITA' DI TALE "NORMA ANTIELUSIONE" ALLE SOLE OPERAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO AL 30 SETTEMBRE 1994 - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRIBUTARIA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 80/1995 - INAMMISSIBILITA' (PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA).

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 2, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - che, dopo aver previsto, al comma 2, la facolta' per l'amministrazione finanziaria di "disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta", dispone, al comma 2, che per una serie di operazioni, tra cui la cessione di valori mobiliari, la disposizione antielusiva si applica "alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994" - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - posto che la fattispecie, in riferimento alla quale il giudice "a quo" ha sollevato la predetta questione della norma antielusione, riguarda un caso di controversa applicazione dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (il quale dispone, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli, la forfettizzazione del diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte, previsto dal precedente art. 19, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni stesse, delle aliquote di imposta dovuta su tali operazioni attive) - considerato l'oggetto del giudizio innanzi a lui pendente, sarebbe spettato al giudice stesso approfondire la questione se l'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 potesse essere fondatamente interpretato nel senso di consentire l'accesso alla detrazione forfettizzata relativa agli acquisti di beni e servizi anche quando risultasse dimostrato, come nel caso, che non erano stati posti in essere acquisti soggetti ad IVA, si' da consentire che il tributo sulle vendite, pur riscosso dall'operatore economico, non venisse versato allo Stato. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte