Sentenza 291/1997 (ECLI:IT:COST:1997:291)
Massima numero 23437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 291/97. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RUOLI - MANCATO PAGAMENTO DI TUTTE O DELL'UNICA RATA DI UN MEDESIMO RUOLO, QUANDO IL RELATIVO AMMONTARE SIA SUPERIORE ALLE LIRE CINQUECENTOMILA - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA - LAMENTATA APPLICABILITA' DI ULTERIORE SANZIONE A QUELLA GIA' IRROGATA ED ISCRITTA A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORIGINARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INFONDATEZZA.
SENT. 291/97. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RUOLI - MANCATO PAGAMENTO DI TUTTE O DELL'UNICA RATA DI UN MEDESIMO RUOLO, QUANDO IL RELATIVO AMMONTARE SIA SUPERIORE ALLE LIRE CINQUECENTOMILA - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA - LAMENTATA APPLICABILITA' DI ULTERIORE SANZIONE A QUELLA GIA' IRROGATA ED ISCRITTA A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORIGINARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare e' superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella gia' irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparita' di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoche' tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilita' di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarita' dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilita' di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosita' del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare e' superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella gia' irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparita' di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoche' tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilita' di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarita' dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilita' di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosita' del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte