Sentenza 292/1997 (ECLI:IT:COST:1997:292)
Massima numero 23488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 292/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OBBLIGO DEI CONTRIBUTI SULLA META' DELLA DIARIA O DELLA TRASFERTA EROGATA AI "TRASFERTISTI" - RETROATTIVITA' DI TALE MISURA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA DATORI DI LAVORO CHE HANNO VERSATO I CONTRIBUTI SULL'INTERO IMPORTO DELLE MEDESIME EROGAZIONI E QUELLI CHE HANNO EFFETTUATO IL VERSAMENTO SUL CINQUANTA PER CENTO DELLE MEDESIME SOMME - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4 quater del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nella parte in cui stabilisce che per i periodi anteriori al 1^ giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati assumendo come imponibile il 50 per cento degli importi corrisposti a titolo di diarie e indennita' di trasferta ai lavoratori tenuti, per contratto, anche con carattere di continuita', a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale (c.d. "trasfertisti"). Non riguardando la censura (nel giudizio 'a quo') l'esclusione - implicitamente operata dalla disposizione impugnata - dalla ripetibilita' degli eventuali versamenti nella misura intera volontariamente effettuati con riferimento ai periodi contributivi anteriori al 1^ giugno 1991, la norma impugnata realizza una parificazione fra le situazioni relative ai periodi contributivi anteriori e quelle relative ai periodi successivi, pacificamente regolate dalla nuova disposizione. Del resto il riferimento ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 "cosi' come interpretato dall'art. 9 ter del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103", evidenzia l'intenzione del legislatore di ricondurre anche i versamenti anteriori effettuati nella misura ridotta, alla disciplina prescelta dal legislatore sin dal 1991. Nemmeno e' violato l'art. 38 Cost. atteso che la norma impugnata non mette in gioco l'equilibrio tra tutela dell'interesse individuale e dovere di cura dell'interesse pubblico di natura previdenziale, poiche' essa dispone l'assoggettamento parziale delle somme in questione all'obbligo contributivo, in vista della funzione solo parzialmente retributiva che dette somme assumono nell'ambito del rapporto di lavoro. - V. S. n. 421/1995. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte