Sentenza 293/1997 (ECLI:IT:COST:1997:293)
Massima numero 23489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 293/97. SANITA' PUBBLICA - MEDICI DI BASE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - LIMITE MASSIMO DI SETTANTA ANNI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONVENZIONATA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI - DIRITTO AL LAVORO - DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - PRINCIPIO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 33, comma quinto, Cost.- dell'art.2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone la risoluzione del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonche' i pediatri di libera scelta) e le aziende sanitarie al raggiungimento del settantesimo anno di eta' dei professionisti. Il rapporto individuale di convenzionamento presenta profili del tutto peculiari, tipici dei rapporti di parasubordinazione e connessi alle complesse finalita' del Servizio sanitario nazionale, sicche' appare incongrua la prospettata comparazione con gli altri sanitari libero-professionali. Ne' esiste una disparita' di trattamento rispetto ai medici specialisti ambulatoriali per i quali pure e' previsto un identico limite di eta'. Del resto, va riconosciuta un'ampia discrezionalita' del legislatore in tema di fissazione e prolungamento dell'eta' pensionabile, con il solo limite della manifesta arbitrarieta'. Neppure sussiste alcuna violazione dell'art. 4 Cost. il quale concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro e non puo' essere evocato in riferimento alla questione dei limiti di eta' per la risoluzione del rapporto. La norma denunciata non contrasta con l'art. 32 Cost. in quanto essa non impedisce al cittadino utente di continuare ad avvalersi, anche se in regime libero-professionale puro, delle prestazioni del proprio medico di fiducia, anche dopo la risoluzione della convenzione che lega quest'ultimo con il Servizio sanitario nazionale. Nemmeno appare violato l'art. 33, co. 5, Cost., atteso che la norma impugnata non pone alcuna condizione ulteriore -oltre all'esame di Stato- per l'abilitazione allo svolgimento della professione medica. - V. S. nn. 422/94 e 162/97 e O. n. 380/94. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 33  co. 5

Altri parametri e norme interposte