Sentenza 294/1997 (ECLI:IT:COST:1997:294)
Massima numero 23438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 294/97. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE PER GLI ANNI PREGRESSI (C.D. CONCORDATO DI MASSA) - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE NEL CASO IN CUI ENTRO IL 20 MAGGIO 1995 SIA STATO NOTIFICATO PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE CON ESITO POSITIVO, AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO O DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO O NOTIFICATO AVVISO DI ACCERTAMENTO - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONTRIBUENTI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b, d.l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella l. 18 ottobre 1995, n. 427, nella parte in cui esclude, dalla definizione dei rapporti tributari, con le modalita' dell'accertamento con adesione del contribuente, relativamente agli anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro ai quali entro il 20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, in quanto - posto che il termine del 20 maggio 1995, quale limite per l'attivita' di accertamento, preclusivo dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco, e' stato introdotto, in sede di conversione del d.l. n. 345 del 1995, dalla l. n. 427 del 1995, che l'ha individuato in una data gia' scaduta al momento di emanazione della legge stessa, per evitare che la mancanza (nella disciplina della materia, originariamente contenuta nell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 e, successivamente, integrata e modificata dal menzionato d.l. n. 345 del 1995) di qualsiasi termine, per l'attivita' accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa, attraverso l'attivazione 'sine die' di procedimenti finalizzati all'accertamento, di esercitare, a sua discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto tributario - la disposizione censurata tende a garantire l'imparzialita' dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti ed a realizzare quel principio di parita' di trattamento, gia' ritenuto non inciso da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco (fino ad una eventuale esclusione dei medesimi) ad atti amministrativi gia' intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla. - S. nn. 148/1967, 96/1980, 119/1980 e 175/1986. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte