Sentenza 295/1997 (ECLI:IT:COST:1997:295)
Massima numero 23486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 13/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 295/97. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - ENTI LOCALI - LAVORI DISPOSTI DAI FUNZIONARI IN VIA DI URGENZA - MANCATA TEMPESTIVA REGOLARIZZAZIONE - RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 28 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 295/97. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - ENTI LOCALI - LAVORI DISPOSTI DAI FUNZIONARI IN VIA DI URGENZA - MANCATA TEMPESTIVA REGOLARIZZAZIONE - RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 28 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui prevede che, ove manchi la tempestiva regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori disposti dai funzionari in via di urgenza, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e ad ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e coloro che abbiano disposto la spesa, in quanto -posto che la Corte, con la sentenza n. 446 del 1995, ha escluso l'incostituzionalita' della norma denunciata, rilevando che <>; e che, in sostanza, gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale- la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre la fattispecie agli schemi della responsabilita' dell'amministrazione e non consente di invocare a sostegno della questione il parametro dell'art. 28 Cost.. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (recante: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale"), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui prevede che, ove manchi la tempestiva regolarizzazione dell'ordinazione dei lavori disposti dai funzionari in via di urgenza, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e ad ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e coloro che abbiano disposto la spesa, in quanto -posto che la Corte, con la sentenza n. 446 del 1995, ha escluso l'incostituzionalita' della norma denunciata, rilevando che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte