Sentenza 296/1997 (ECLI:IT:COST:1997:296)
Massima numero 23502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23503  23504


Titolo
SENT. 296/97 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNA PER DELITTO DOLOSO COMMESSO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA O L'ESECUZIONE DI UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLO STESSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - poiche' la prospettazione dei giudici 'a quibus' appare esorbitante rispetto alle finalita' perseguite dal predetto parametro costituzionale. Infatti, la presunzione di non colpevolezza e' coessenzialmente legata al fatto di reato per cui e' stata elevata la nuova imputazione e non puo' essere estesa ad aspetti che, nel caso di specie, concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui e' in corso l'esecuzione della pena. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte