Sentenza 296/1997 (ECLI:IT:COST:1997:296)
Massima numero 23503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Titolo
SENT. 296/97 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNA PER DELITTO DOLOSO COMMESSO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA O L'ESECUZIONE DI UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLO STESSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 296/97 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNA PER DELITTO DOLOSO COMMESSO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA O L'ESECUZIONE DI UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLO STESSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto l'identita' di trattamento tra chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece l'abbia commesso durante la detenzione non appare palesemente arbitraria, perche' il reato viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del procedimento, dopo che l'azione penale e' stata gia' esercitata. Pertanto, la situazione appare ben diversa da quella presa in esame dalla Corte a proposito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo (cfr. sentenza n. 173 del 1997). red.: G. Leo
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto l'identita' di trattamento tra chi abbia commesso il fatto prima della carcerazione e chi invece l'abbia commesso durante la detenzione non appare palesemente arbitraria, perche' il reato viene addebitato, nell'ipotesi contestata, in uno stato avanzato del procedimento, dopo che l'azione penale e' stata gia' esercitata. Pertanto, la situazione appare ben diversa da quella presa in esame dalla Corte a proposito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma 8 dello stesso articolo (cfr. sentenza n. 173 del 1997). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte