Sentenza 296/1997 (ECLI:IT:COST:1997:296)
Massima numero 23504
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:  23502  23503


Titolo
SENT. 296/97 C. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNA PER DELITTO DOLOSO COMMESSO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA O L'ESECUZIONE DI UNA MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTA' PERSONALE - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLO STESSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 101, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30-'ter', quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della liberta'" - dal quale deriva, per i soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, il divieto di essere ammessi al beneficio del permesso premio se non siano trascorsi due anni dalla commissione del fatto - in quanto, considerata la peculiare natura del predetto permesso, caratterizzato dall'essere parte integrante del trattamento e ancorato alla regolarita' della condotta quale delineata dall'art. 30-'ter', ottavo comma, della l. n. 354 del 1975, non sembra che ogni automatismo, quanto non determini una esclusione assoluta o definitiva da un beneficio, riesca a compromettere l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ne', d'altro canto, la funzione rieducativa della pena risulta compromessa quando la preclusione sia inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che e' essenziale per la concedibilita' di permessi premio. - V., da ultimo, S. n. 173/1997, nella quale la Corte ha censurato l'utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell'effettiva incidenza di un determinato fatto reato sul trattamento penitenziario. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte