Sentenza 26/2022 (ECLI:IT:COST:2022:26)
Massima numero 44539
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  30/11/2021;  Decisione del  30/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44538


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Impugnativa di leggi regionali - Modello del controllo successivo, che non ne esclude l'efficacia - Possibilità di sospensione di quest'ultima (nel caso di specie: dichiarazione di non spettanza allo Stato, per mezzo delle sue soprintendenze, del potere di esprimere i pareri impugnati, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate della Regione autonoma Sardegna, con disapplicazione di legge regionale vigente). (Classif. 113001).

Testo

Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando il successivo art. 40, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata.


(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e per le Province di Sassari e Nuoro esprimere, rispettivamente, i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, e dell'11 maggio 2021, prot. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. 7466-P e prot. 7467-P, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, attuativi della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, oggetto di separato giudizio di costituzionalità, disapplicando la citata legge regionale. Dal complessivo contenuto dei pareri emerge con sufficiente chiarezza tale intenzione, per cui si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, di una legge regionale della quale, riconosciuta la vigenza, viene contestata la legittimità e sottolineata l'intervenuta impugnazione davanti alla Corte costituzionale, come elemento legittimante la sua mancata applicazione). (Precedente: S. 285/1990 - mass. 16040).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 136

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 35  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40