Ordinanza 297/1997 (ECLI:IT:COST:1997:297)
Massima numero 23462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 297/97. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI DIRITTO - OMESSA EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA INFRAQUINQUENNALE ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRONUNCE ADDITIVE IN MATERIA PENALE CON EFFETTO SFAVOREVOLE AL CONDANNATO - PRECLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA - CONTROLLO GIUDIZIALE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 297/97. PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DI DIRITTO - OMESSA EQUIPARAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA INFRAQUINQUENNALE ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - PRONUNCE ADDITIVE IN MATERIA PENALE CON EFFETTO SFAVOREVOLE AL CONDANNATO - PRECLUSIONE - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA - CONTROLLO GIUDIZIALE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, co. 1, cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la applicazione di una pena su richiesta nel quinquennio successivo alla sospensione condizionale della pena, comporta la revoca di diritto della misura sospensiva al pari della sentenza di condanna, in quanto, premesso che e' precluso al giudizio di costituzionalita' ogni intervento in materia penale che si risolva in un trattamento sfavorevole per l'imputato, sia esso riguardante, come nel caso di specie, il regime della esecuzione della pena e delle cause di estinzione di questa, la scelta discrezionale del legislatore censurata dal rimettente non appare irragionevole, essendo coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ferma la garanzia del controllo giurisdizionale sulla congruita' del trattamento sanzionatorio negoziato tra le parti, operato dal giudice che pronuncia la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168, co. 1, cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la applicazione di una pena su richiesta nel quinquennio successivo alla sospensione condizionale della pena, comporta la revoca di diritto della misura sospensiva al pari della sentenza di condanna, in quanto, premesso che e' precluso al giudizio di costituzionalita' ogni intervento in materia penale che si risolva in un trattamento sfavorevole per l'imputato, sia esso riguardante, come nel caso di specie, il regime della esecuzione della pena e delle cause di estinzione di questa, la scelta discrezionale del legislatore censurata dal rimettente non appare irragionevole, essendo coerente con il carattere premiale del patteggiamento, ferma la garanzia del controllo giurisdizionale sulla congruita' del trattamento sanzionatorio negoziato tra le parti, operato dal giudice che pronuncia la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte