Ordinanza 299/1997 (ECLI:IT:COST:1997:299)
Massima numero 23439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 299/97. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO SENZA AUTORIZZAZIONE IN QUANTO REVOCATA DA PARTE DELLA BANCA TRATTARIA - IPOTESI DI REATO ANCHE NEL CASO DI CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA REVOCA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - DEDOTTA INCERTEZZA CIRCA LA PROVA DELLA EFFETTIVA CONOSCENZA DELLA REVOCA DA PARTE DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI QUELLO DELLA INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 13 e 25, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione, in quanto - posto che il reato di emissione di assegni bancari successivamente all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "cheques" e' punito a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza, da parte dell'agente, di emettere l'assegno in difetto di autorizzazione perche' revocata; che, ai fini della configurabilita' del reato in questione, e' necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario e che la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta ne' di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca; e che il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili della norma impugnata, deve seguire quella conforme a Costituzione - il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente e' erroneo. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte