Ordinanza 300/1997 (ECLI:IT:COST:1997:300)
Massima numero 23469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  18/07/1997;  Decisione del  18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 300/97. REATO IN GENERE - REATO DI FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO - PREVISIONE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NEL CORSO DEL QUALE SONO STATE ASSUNTE LE INFORMAZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IMMEDIATA PROCEDIBILITA' PREVISTA PER REATI ANALOGHI (ART. 378 COD. PEN.) - LESIONE DEI PRINCIPI DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE AL RIFIUTO DI MISURA CAUTELARE RICHIESTA DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371-bis, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 Cost., in quanto, avendo ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quo', difetta di pregiudizialita' e di rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quo' censura la norma impugnata nella parte in cui non consente di procedere immediatamente nei confronti della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, dopo aver respinto la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare a carico dell'indagato per il reato 'de quo'). red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte