Ordinanza 303/1997 (ECLI:IT:COST:1997:303)
Massima numero 23473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
18/07/1997; Decisione del
18/07/1997
Deposito del 30/07/1997; Pubblicazione in G. U. 20/08/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 303/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA - OMESSO VERSAMENTO O PAGAMENTO TARDIVO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ESTINZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLORO CHE HANNO USUFRUITO DEI PRECEDENTI CONDONI PREVIDENZIALI, VERSANDO I CONTRIBUTI DOVUTI E COLORO CHE HANNO USUFRUITO DEL NUOVO CONDONO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 724 DEL 1994 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 303/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA - OMESSO VERSAMENTO O PAGAMENTO TARDIVO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ESTINZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA COLORO CHE HANNO USUFRUITO DEI PRECEDENTI CONDONI PREVIDENZIALI, VERSANDO I CONTRIBUTI DOVUTI E COLORO CHE HANNO USUFRUITO DEL NUOVO CONDONO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 724 DEL 1994 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il principio costituzionale di eguaglianza non e' di per se' violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate. Pertanto, i provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo - i quali hanno previsto la regolarizzazione di posizioni contributive, introducendo deroghe pur sempre eccezionali alla normale efficacia delle norme che stabiliscono gli obblighi contributivi ed apprestano le sanzioni per la violazione dei medesimi - operano limitatamente alle fattispecie e all'arco temporale presi rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti piu' o meno ampi, a seconda delle scelte fatte volta a volta dal legislatore, senza che cio' dia luogo a disparita' di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza. - Cfr. sent. nn. 311/1995; 237/1994, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il principio costituzionale di eguaglianza non e' di per se' violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate. Pertanto, i provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo - i quali hanno previsto la regolarizzazione di posizioni contributive, introducendo deroghe pur sempre eccezionali alla normale efficacia delle norme che stabiliscono gli obblighi contributivi ed apprestano le sanzioni per la violazione dei medesimi - operano limitatamente alle fattispecie e all'arco temporale presi rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti piu' o meno ampi, a seconda delle scelte fatte volta a volta dal legislatore, senza che cio' dia luogo a disparita' di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza. - Cfr. sent. nn. 311/1995; 237/1994, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte