Sentenza 306/1997 (ECLI:IT:COST:1997:306)
Massima numero 23493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
29/09/1997; Decisione del
29/09/1997
Deposito del 01/10/1997; Pubblicazione in G. U. 08/10/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 306/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE SI SIA PRONUNZIATO SULL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIVERSITA' ESSENZIALI DI PRESUPPOSTI E FINALITA' TRA IL PROCESSO PENALE E QUELLO DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA INCOMPATIBILITA' DI FUNZIONI IN ASTRATTO, RIPORTABILE ALLA LOGICA DELL'ART. 34 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 306/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE SI SIA PRONUNZIATO SULL'ORDINANZA CHE DISPONE UNA MISURA CAUTELARE - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIVERSITA' ESSENZIALI DI PRESUPPOSTI E FINALITA' TRA IL PROCESSO PENALE E QUELLO DI PREVENZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA INCOMPATIBILITA' DI FUNZIONI IN ASTRATTO, RIPORTABILE ALLA LOGICA DELL'ART. 34 COD. PROC. PEN. - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <>, in quanto - premesso che le incompatibilita' previste dalla norma denunciata sono tutte causate dal solo fatto di avere svolto determinate attivita' nel corso del medesimo procedimento penale, indipendentemente dal contenuto che tali attivita' possano aver assunto; e considerato, pertanto, che, qualora un motivo di pregiudizio all'imparzialita' del giudice derivi da sue attivita' compiute al di fuori del giudizio in cui e' chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione non dell'istituto dell'incompatibilita' ma di quello dell'astensione e della ricusazione - nella fattispecie manca l'identita' del procedimento, ne', d'altro canto, e' possibile invocare la 'ratio' particolare che sta alla base della sentenza n. 371 del 1996 - nella quale la Corte ha ritenuto che alla pluralita' formale di procedimenti penali corrispondesse tuttavia l'unicita' sostanziale della vicenda portata a giudizio - essendo pacifiche, sia nella giurisprudenza di legittimita' sia in quella costituzionale, le essenziali differenze, quanto a presupposti e finalita', che separano il processo penale (e in esso i procedimenti cautelari) dal processo di prevenzione, pur se quest'ultimo si trovi ad essere modellato sulle forme del primo. - Cfr. S. nn. 432/1995 e 131/1996. - Sulla 'ratio' dell'istituto dell'incompatibilita', cfr. S. n. 155/1996, 'ex plurimis'. - In ordine alle essenziali differenze che separano il processo penale dal processo di prevenzione, v., da ultimo, S. nn. 193/1997 e 48/1994 nonche' O. n. 275/1996. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte