Sentenza 307/1997 (ECLI:IT:COST:1997:307)
Massima numero 23492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
29/09/1997; Decisione del
29/09/1997
Deposito del 01/10/1997; Pubblicazione in G. U. 08/10/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 307/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE DEI CORREI DELL'IMPUTATO SOTTOPOSTO AL SUO GIUDIZIO - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - <> - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 307/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI CHE ABBIA DISPOSTO LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE DEI CORREI DELL'IMPUTATO SOTTOPOSTO AL SUO GIUDIZIO - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - <
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <>, dato che, nella fattispecie, il rischio che il principio del giusto processo subisca un pregiudizio non solo proviene da una procedimento che, a seguito della separazione e' formalmente diverso, ma deriva da un'ordinanza emessa nei confronti di soggetti diversi e che non e' espressione conclusiva della potesta' di giudizio in materia penale. Non appaiono pertanto sussistenti le ragioni che hanno sostenuto la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 nella sentenza n. 432 del 1995 (relativa all'ipotesi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilita' penale del medesimo imputato nei cui confronti aveva emesso misura cautelare); ne' quelle poste a fondamento della sentenza n. 371 del 1996 (attinente all'ipotesi di valutazione incidentale sulla responsabilita' del terzo contenuta in una precedente sentenza penale), che hanno indotto a trattare il pregiudizio di quel principio come se provenisse da funzioni esercitate nello stesso procedimento. - Cfr. S. n. 155/1996. V., inoltre, S. n. 306/1997, nella quale la Corte sottolinea, in particolare, che <>. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte