Sentenza 308/1997 (ECLI:IT:COST:1997:308)
Massima numero 23491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
29/09/1997; Decisione del
29/09/1997
Deposito del 01/10/1997; Pubblicazione in G. U. 08/10/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 308/97. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA IN UN PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX L. N. 689/81 (SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA), NEL QUALE LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO SIA STATA VALUTATA 'INCIDENTER TANTUM' - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI "GIUSTO PROCESSO" E DELLA GARANZIA DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - NON RICONDUCIBILITA' DELLA DEDOTTA LESIONE AL DENUNCIATO ART. 34 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 308/97. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA IN UN PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX L. N. 689/81 (SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA), NEL QUALE LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'IMPUTATO SIA STATA VALUTATA 'INCIDENTER TANTUM' - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI "GIUSTO PROCESSO" E DELLA GARANZIA DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - NON RICONDUCIBILITA' DELLA DEDOTTA LESIONE AL DENUNCIATO ART. 34 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE - OPERATIVITA' DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, nella quale la responsabilita' dell'imputato sia stata valutata 'incidenter tantum', alla stregua degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La dedotta lesione dell'imparzialita' del giudice non e' infatti in questo caso riconducibile all'art. 34 del codice di procedura penale, poiche', intercorrendo i termini della relazione di incompatibilita' tra procedimenti diversi, si e' fuori dal modello delineato dalla norma impugnata con la quale sono stati individuati tipici atti e funzioni pregiudicanti, a prescindere dal contenuto dell'atto medesimo o delle modalita' con cui la funzione e' stata esercitata, nell'ambito dello stesso procedimento (salva l'estensione operata dalla sentenza n. 371 del 1996, che tuttavia puo' solo formalmente essere definita tale in quanto concerne procedimenti penali originariamente unici, riguardanti la medesima vicenda processuale). Quando i due termini della relazione di incompatibilita' intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali che non penali, la tutela dell'imparzialita' deve invece essere assicurata mediante gli istituti dell'astensione o ricusazione, in cui l'effetto pregiudicante dei precedenti atti o delle modalita' con cui la funzione e' stata svolta e' meramente eventuale e va quindi accertato in concreto. red.: A. Agro'
Non e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al giudizio del giudice che abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, nella quale la responsabilita' dell'imputato sia stata valutata 'incidenter tantum', alla stregua degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La dedotta lesione dell'imparzialita' del giudice non e' infatti in questo caso riconducibile all'art. 34 del codice di procedura penale, poiche', intercorrendo i termini della relazione di incompatibilita' tra procedimenti diversi, si e' fuori dal modello delineato dalla norma impugnata con la quale sono stati individuati tipici atti e funzioni pregiudicanti, a prescindere dal contenuto dell'atto medesimo o delle modalita' con cui la funzione e' stata esercitata, nell'ambito dello stesso procedimento (salva l'estensione operata dalla sentenza n. 371 del 1996, che tuttavia puo' solo formalmente essere definita tale in quanto concerne procedimenti penali originariamente unici, riguardanti la medesima vicenda processuale). Quando i due termini della relazione di incompatibilita' intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali che non penali, la tutela dell'imparzialita' deve invece essere assicurata mediante gli istituti dell'astensione o ricusazione, in cui l'effetto pregiudicante dei precedenti atti o delle modalita' con cui la funzione e' stata svolta e' meramente eventuale e va quindi accertato in concreto. red.: A. Agro'
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte