Sentenza 309/1997 (ECLI:IT:COST:1997:309)
Massima numero 23498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/10/1997; Decisione del
14/10/1997
Deposito del 16/10/1997; Pubblicazione in G. U. 22/10/1997
Massime associate alla pronuncia:
23499
Titolo
SENT. 309/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - COMPARTO SCUOLA - PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO - DIVERSITA' STRUTTURALE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
SENT. 309/97 A. IMPIEGO PUBBLICO - COMPARTO SCUOLA - PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO - DIVERSITA' STRUTTURALE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - degli artt. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'asserita incompatibilita' tra il pubblico impiego - volto al perseguimento di finalita' di interesse generale - e il modulo strutturale del lavoro subordinato privato, improntato a logiche di mercato. Oltre che in base alle argomentazioni gia' svolte nelle sentenze nn. 313/1996, 88/1996 e 359/1993, la conformita' a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei pubblici dipendenti trova riscontro nella progressiva configurazione della sua essenza di erogazione di energie lavorative che, assunta tra le varie componenti necessarie dell'organizzazione della pubblica amministrazione, dev'essere funzionalizzata nel modo migliore al raggiungimento delle finalita' istituzionali di questa. red.: R. Foglia
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - degli artt. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'asserita incompatibilita' tra il pubblico impiego - volto al perseguimento di finalita' di interesse generale - e il modulo strutturale del lavoro subordinato privato, improntato a logiche di mercato. Oltre che in base alle argomentazioni gia' svolte nelle sentenze nn. 313/1996, 88/1996 e 359/1993, la conformita' a Costituzione del mutamento operato nella natura giuridica del rapporto dei pubblici dipendenti trova riscontro nella progressiva configurazione della sua essenza di erogazione di energie lavorative che, assunta tra le varie componenti necessarie dell'organizzazione della pubblica amministrazione, dev'essere funzionalizzata nel modo migliore al raggiungimento delle finalita' istituzionali di questa. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte