Sentenza 311/1997 (ECLI:IT:COST:1997:311)
Massima numero 23513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  15/10/1997;  Decisione del  15/10/1997
Deposito del 22/10/1997; Pubblicazione in G. U. 29/10/1997
Massime associate alla pronuncia:  23512


Titolo
SENT. 311/97 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MINORILE - RICHIESTA FORMULATA DAL PUBBLICO MINISTERO DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - RIGETTO DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI PARTECIPARE ALL'UDIENZA PRELIMINARE DEL PROCESSO MINORILE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25 E 101 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo penale minorile quello stesso giudice che, <>, abbia rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" - poiche' il giudice per le indagini preliminari e' chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto ed assumendo l'ipotesi accusatoria come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto sia stato effettivamente commesso e che sia ascrivibile all'imputato. Pertanto, la predetta pronunzia del giudice per le indagini preliminari risulta priva di forza pregiudicante. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte