Ordinanza 312/1997 (ECLI:IT:COST:1997:312)
Massima numero 23505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  15/10/1997;  Decisione del  15/10/1997
Deposito del 22/10/1997; Pubblicazione in G. U. 29/10/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 312/97. PROCESSO PENALE - RICUSAZIONE - REITERAZIONE RIPETUTA DELL'ISTANZA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE RICUSATO DI PRONUNCIARE O CONCORRERE A PRONUNCIARE SENTENZA FINO ALLA DECISIONE SULLA RICUSAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE - NORMA GIA' DICHIARATA COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA CON SENTENZA N. 10 DEL 1997 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto dell'oggetto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata nei medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tale norma, infatti, e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 10 del 1997. red.: A. Agro'

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte