Sentenza 27/2022 (ECLI:IT:COST:2022:27)
Massima numero 44594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44593  44595  44596  44597


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

Testo

La Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l'ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso.


(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., l'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e l'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'interpretazione proposta dal rimettente attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale). (Precedenti: S. 207/2021 - mass. 44264; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 471

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 473

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 474

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte