Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
La Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l'ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso.
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., l'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e l'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, poiché l'interpretazione proposta dal rimettente attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale). (Precedenti: S. 207/2021 - mass. 44264; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568).