Ordinanza 319/1997 (ECLI:IT:COST:1997:319)
Massima numero 23508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
15/10/1997; Decisione del
15/10/1997
Deposito del 22/10/1997; Pubblicazione in G. U. 29/10/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 319/97. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELLA COPERTURA I.N.A.I.L. - SINDACATO DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 485/91 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. ESCLUSIONE DALLA COPERTURA I.N.A.I.L. ANCHE DEL DANNO MORALE - QUESTIONE GIA' RISOLTA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 37/1994 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 319/97. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELLA COPERTURA I.N.A.I.L. - SINDACATO DELLE STATUIZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 485/91 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. ESCLUSIONE DALLA COPERTURA I.N.A.I.L. ANCHE DEL DANNO MORALE - QUESTIONE GIA' RISOLTA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 37/1994 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto rivolta, nella sostanza, a sindacare le statuizioni contenute nella sentenza n. 485/1991 della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - l'integrale ristoro del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro. E' manifestamente infondata, in quanto gia' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - il ristoro del danno morale conseguente ad infortunio sul lavoro. - S. nn. 356/1991, 485/1991, 37/1994; O. nn. 27/1990, 93/1990, 203/1990, 7/1991. red.: R. Foglia
E' manifestamente inammissibile, in quanto rivolta, nella sostanza, a sindacare le statuizioni contenute nella sentenza n. 485/1991 della Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - l'integrale ristoro del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro. E' manifestamente infondata, in quanto gia' risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi sesto e settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede - a carico della gestione INAIL - il ristoro del danno morale conseguente ad infortunio sul lavoro. - S. nn. 356/1991, 485/1991, 37/1994; O. nn. 27/1990, 93/1990, 203/1990, 7/1991. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte