Sentenza 320/1997 (ECLI:IT:COST:1997:320)
Massima numero 23522
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
16/10/1997; Decisione del
16/10/1997
Deposito del 30/10/1997; Pubblicazione in G. U. 05/11/1997
Titolo
SENT. 320/97 E. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE MOLISE - PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO (ERSAM) IN RUOLO PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 1977 - PREVISTO INQUADRAMENTO, IN PRESENZA DI ALCUNI REQUISITI (LAUREA, ANZIANITA' DECENNALE ECC.) NEL LIVELLO FUNZIONALE OTTAVO - DEROGA AL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO SENZA ALCUN'ALTRA VALUTAZIONE SELETTIVA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 320/97 E. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE MOLISE - PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO (ERSAM) IN RUOLO PER EFFETTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 1977 - PREVISTO INQUADRAMENTO, IN PRESENZA DI ALCUNI REQUISITI (LAUREA, ANZIANITA' DECENNALE ECC.) NEL LIVELLO FUNZIONALE OTTAVO - DEROGA AL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO SENZA ALCUN'ALTRA VALUTAZIONE SELETTIVA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 maggio 1996, in virtu' del quale il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAM) assunto per effetto della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, in possesso del diploma di laurea e con anzianita' di servizio di anni dieci in carriera non inferiore a quella di concetto, e che non abbia beneficiato di alcun passaggio di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali, e' inquadrato nel livello funzionale ottavo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge. Il passaggio alla fascia funzionale superiore, in deroga al principio del pubblico concorso, disposto dalla norma in questione in base al solo parametro automatico dell'anzianita' di servizio, senza alcun altro criterio di selezione -tale non potendosi considerare la laurea, priva di qualsiasi riferimento all'area professionale nonche' al periodo di conseguimento- e, in particolare, senza una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, per accertare che egli sia in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni superiori, e' infatti irragionevole e quindi contrastante con i principi costituzionali. - V., 'ex plurimis', S. n. 161/1990. V. anche la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 maggio 1996, in virtu' del quale il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAM) assunto per effetto della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, in possesso del diploma di laurea e con anzianita' di servizio di anni dieci in carriera non inferiore a quella di concetto, e che non abbia beneficiato di alcun passaggio di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali, e' inquadrato nel livello funzionale ottavo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge. Il passaggio alla fascia funzionale superiore, in deroga al principio del pubblico concorso, disposto dalla norma in questione in base al solo parametro automatico dell'anzianita' di servizio, senza alcun altro criterio di selezione -tale non potendosi considerare la laurea, priva di qualsiasi riferimento all'area professionale nonche' al periodo di conseguimento- e, in particolare, senza una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, per accertare che egli sia in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni superiori, e' infatti irragionevole e quindi contrastante con i principi costituzionali. - V., 'ex plurimis', S. n. 161/1990. V. anche la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte