Sentenza 27/2022 (ECLI:IT:COST:2022:27)
Massima numero 44595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44593  44594  44596  44597


Titolo
Giurisdizione tributaria - In genere - Componenti delle commissioni tributarie - Natura delle funzioni e dei relativi compensi - Elementi distintivi rispetto ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali - Non raffrontabilità delle due diverse posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Classif. 124001).

Testo
Le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poiché il servizio da essi prestato non ricade nell'ambito di un'attività professionale svolta in via esclusiva; né i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono assimilabili a una vera e propria retribuzione, consistendo in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 Cost., e la cui misura è inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice. Pertanto, le due diverse posizioni non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i giudici tributari è previsto per un'attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. (Precedente: O. 272/1999 - mass. 24882).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Altri parametri e norme interposte