Ordinanza 322/1997 (ECLI:IT:COST:1997:322)
Massima numero 23576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  16/10/1997;  Decisione del  16/10/1997
Deposito del 30/10/1997; Pubblicazione in G. U. 05/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 322/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INQUADRAMENTO DI IMPRESE AD OPERA DELL'INPS NEL SETTORE INDUSTRIALE - CRITERI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 41 COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO INTERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI IN OGGETTO - ESIGENZA DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DA PARTE DEI GIUDICI RIMETTENTI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' valutino nuovamente la rilevanza delle questioni alla luce del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, successivamente alla proposizione delle questioni di legittimita' costituzionale, la materia in esame e' stata modificata dall'art. 1, comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali hanno disposto in modo identico che, a decorrere dal 1^ gennaio 1997, la classificazione dei datori di lavoro debba essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 -in tema di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-; inoltre <>). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte