Ordinanza 328/1997 (ECLI:IT:COST:1997:328)
Massima numero 23535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
27/10/1997; Decisione del
27/10/1997
Deposito del 07/11/1997; Pubblicazione in G. U. 12/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 328/97. IMPOSTE IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE, RIGUARDO A BENI DI SUA PROPRIETA', CONSEGNATI AI GENITORI CON ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE A QUELLO DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE - MANCATA PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE, IN TALE IPOTESI, L'ESECUZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMATIVA DENUNCIATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 328/97. IMPOSTE IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE, RIGUARDO A BENI DI SUA PROPRIETA', CONSEGNATI AI GENITORI CON ATTO DI DATA CERTA ANTERIORE A QUELLO DI CONSEGNA DEL RUOLO ALL'ESATTORE - MANCATA PREVISIONE - POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE, IN TALE IPOTESI, L'ESECUZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI, DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA', DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - 'IUS SUPERVENIENS' MODIFICATIVO DELLA NORMATIVA DENUNCIATA - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Per effetto delle sopravvenute disposizioni in materia di riscossione delle imposte (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) - con cui si introduce, modificando la norma denunciata, la possibilita' per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati di proporre opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale di beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore quando si tratti di beni costituiti in dote o acquistati con atto pubblico o scrittura di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta - si rende necessario il riesame, da parte del giudice rimettente, della rilevanza della questione di costituzionalita' della norma precedentemente in vigore, che precludeva a questi soggetti la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, se non nei casi di beni dotali ovvero - per effetto delle sentenze di incostituzionalita' n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996 - di beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta. Vanno pertanto restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale concernente gli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. - v., in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, O. n. 140/1997; sulla illegittimita' costituzionale del vecchio testo dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, v. S. n. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: S. Evangelista
Per effetto delle sopravvenute disposizioni in materia di riscossione delle imposte (art. 5, comma 4, lettera b-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) - con cui si introduce, modificando la norma denunciata, la possibilita' per il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati di proporre opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale di beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore quando si tratti di beni costituiti in dote o acquistati con atto pubblico o scrittura di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta - si rende necessario il riesame, da parte del giudice rimettente, della rilevanza della questione di costituzionalita' della norma precedentemente in vigore, che precludeva a questi soggetti la proponibilita' dell'opposizione all'esecuzione esattoriale, se non nei casi di beni dotali ovvero - per effetto delle sentenze di incostituzionalita' n. 358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996 - di beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta. Vanno pertanto restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale concernente gli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione. - v., in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, O. n. 140/1997; sulla illegittimita' costituzionale del vecchio testo dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, v. S. n. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte