Sentenza 329/1997 (ECLI:IT:COST:1997:329)
Massima numero 23549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/11/1997;  Decisione del  10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 329/97. REATI IN GENERE - OFFESA ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI COSE - SANZIONE PENALE: RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI - DISPARITA'RISPETTO AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO MENO GRAVOSO PREVISTO NEL CASO DI DELITTI CONTRO I CULTI AMMESSI DALLO STATO - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALE LIBERTA' DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 440/1995 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perche', nella visione costituzionale attuale, la 'ratio' differenziatrice - che ispiro' il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unita' morale della nazione - non vale piu' oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalita' dello Stato e viceversa; sia perche', in attuazione del principio costituzionale della laicita' e non confessionalita' dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialita' della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso e' venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di liberta' di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perche' il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se puo' valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e' viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioe' che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di liberta' religiosa, non e' divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte