Sentenza 27/2022 (ECLI:IT:COST:2022:27)
Massima numero 44596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  01/12/2021;  Decisione del  01/12/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44593  44594  44595  44597


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Inclusione delle somme comunque erogate, anche nel caso di più incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalità della retribuzione, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l'art. 10, all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; S. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 471

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 473

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 474

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 13  co. 

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 23    co. 2