Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Importi spettanti al consulente tecnico nel caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato - Riduzione della metà - Esclusione della riduzione nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza nonché del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 239003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost, l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude, in caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso t.u. spese di giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sez. spec. in materia di impresa, è irragionevole in quanto il mancato rispetto della citata clausola di adeguamento triennale degli onorari fa sì che la base di calcolo dei compensi sia già seriamente sproporzionata per difetto; il che recide la necessaria correlazione tra il compenso per il professionista e i valori di mercato, facendo venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine perseguito. Anche laddove la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il compenso dei professionisti designati va liquidato in conformità al criterio dell’adeguatezza alla variazione del costo della vita. La disposizione viola, altresì, il principio di eguaglianza dal momento che, vista la piena equiparazione, quanto al regime dei compensi, della figura del consulente tecnico di parte e di quella dell’ausiliario del magistrato, la previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel processo integra una non giustificabile disparità di trattamento. Infine, tra le ricadute di sistema prodotte dalla censurata irragionevole decurtazione, potrebbe esservi l’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, con conseguente vulnus al diritto di difesa: ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio nel processo civile, tale obbligo non grava sul consulente tecnico di parte. (Precedenti: S. 166/2022 - mass. 44904; S. 178/2017 - mass. 39967; O. 122/2016; O. 350/2005).