Sentenza 43/2025 (ECLI:IT:COST:2025:43)
Massima numero 46759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/02/2025;  Decisione del  24/02/2025
Deposito del 15/04/2025; Pubblicazione in G. U. 16/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46758


Titolo
Tributi - Accise - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Assenza di una delle due condizioni richieste cumulativamente per la legittimità della misura (nel caso concreto: finalità specifica) - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE - Illegittimità costituzionale. (Classif. 255003)

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come conv. e sostituito, che istituisce l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La disposizione censurata dal Tribunale di Udine, seconda sez. civile, nel prevedere una generica destinazione del gettito della prevista addizionale in favore delle province, non rispetta la condizione della finalità specifica che – cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – deve, invece, essere applicata affinché gli Stati membri possano legittimamente introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica..



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/11/1988  n. 511  art. 6  co. 1

decreto-legge  28/11/1988  n. 511  art. 6  co. 2

legge  27/01/1989  n. 20  art.   co. 

decreto legislativo  02/07/2007  n. 26  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  16/12/2008  n. 118  art. 1  paragrafo 2