Tributi - Accise - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Assenza di una delle due condizioni richieste cumulativamente per la legittimità della misura (nel caso concreto: finalità specifica) - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE - Illegittimità costituzionale. (Classif. 255003)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, l’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come conv. e sostituito, che istituisce l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La disposizione censurata dal Tribunale di Udine, seconda sez. civile, nel prevedere una generica destinazione del gettito della prevista addizionale in favore delle province, non rispetta la condizione della finalità specifica che – cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – deve, invece, essere applicata affinché gli Stati membri possano legittimamente introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica..